Sul sito di Vita.it è stato pubblicato il testo del primo decreto attuativo della legge di Riforma del Terzo Settore, che istituisce il Servizio Civile Universale.
I primi articoli del decreto affrontano le finalità del Servizio civile e gli ambiti di intervento, che vanno dall'assistenza, alla protezione civile, alla riqualificazione urbana e ambientale, all'eduzione, allo sport per tutti, alla promozione della pace e della cooperazione allo sviluppo.
Con gli articoli 4 e 5 si introduce la programmazione triennale del servizio civile universale modulata per Piani annuali predisposti dalla Presidenza del consiglio dei ministri. In particolare il comma 9 dell'articolo 5 prevede esplicitamente che "le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie". Gli articoli successivi (6, 7, 8) determinano le funzioni dello Stato e il ruolo delle reti: "al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività". Mentre gli articoli 10 e 11 sono dedicati rispettivamente all'istituzione della Consulta nazionale per il servizio civile universale e la regolamentazione dell'albo degli enti, a cui possono iscriversi enti pubblici e privati (senza scopo di lucro).
Ai requisiti di partecipazione è dedicato l'articolo 14 che apre ufficialmente "ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia". Un'altra novità significativa è quella contenuta nel quarto comma dell'articolo 16 che introduce la modularità del servizio che può andare da 8 a 12 mesi. L'articolo 18 regolamenta i crediti formativi universitari e l'inserimento nel mondo del lavoro. Con l'articolo 21 si norma invece la valutazione dell'impatto dei progetti stabilendo che gli esiti della valutazione "sono oggetto di uno specifico Rapporto annuale".
L'articolo 24 è dedicato al Fondo nazionale per il servizio civile, collocato presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Al Fondo concorrono le risorse destinate dall'articolo 11 della legge 64 del 2001, risorse comunitarie ed eventualmente soggetti privati. L'articolo precisa anche che il numero di operatori volontari dipende dalla risorse disponibili (e quindi non dal numero di richieste da parte dei ragazzi fra i 18 e i 28 anni) così come in base alle risorse disponibili sarà quantificato l'assegno mensile.