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Organo di controllo e revisore legale: indicazioni per gli enti del Terzo settore di grandi dimensioni

In una circolare, il Ministero del Lavoro ha specificato che l'adeguamento per le realtà che superano i limiti previsti dalla normativa può avvenire dopo le verifiche di iscrizione al Runts
Data: 11 Gennaio 2024 Territorio Nazionale
  • Data: 11 Gennaio 2024
  • Territorio Nazionale

articolo di Massimo Novarino, per Cantiere Terzo settore

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito in una circolare alcuni aspetti relativi agli obblighi di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale laddove siano stati superati i limiti dimensionali previsti agli articoli 30 e 31del codice del Terzo settore.

La circolare è stata inviata agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) presso le Regioni e le Province autonome attraverso il coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza Stato Regioni e per conoscenza al Forum Nazionale del Terzo settore e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).

Si specifica innanzitutto che per gli enti trasmigrati nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), gli Uffici sono stati spesso messi in condizione di verificare il superamento dei limiti dimensionali dal quale scaturisce l'obbligo di legge solo in occasione dell'effettiva iscrizione nel Runts o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi alle annualità 2021 e 2022).

Il Ministero informa che l'avvenuta nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale al momento in cui l'ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell'ufficio sarà valutata positivamente, ai fini della permanenza nel Runts, anche qualora risulti comunque tardivo rispetto al verificarsi dell'evento da cui scaturisce l'obbligo.

Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell'ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l'ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.

Il Ministero ricorda poi che dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, l'ente è tenuto a dotarsi di un organo di controllo e/o di un revisore legale anche se i valori del terzo anno si preannuncino o risultino al di sotto delle soglie di legge, in quanto ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice l'obbligo previsto verrebbe meno solo in presenza di un biennio consecutivo che registri, da bilancio approvato, valori inferiori alle soglie di riferimento.

Un ulteriore chiarimento riguarda il caso di enti precedentemente non assoggettati al regime codicistico, nemmeno in qualità di ente del Terzo settore (Ets) in via transitoria (sono considerati Ets in via transitoria le Onlus, iscritte nella relativa anagrafe unica, per i quali, dagli ultimi due bilanci allegati all'istanza di iscrizione al Runts risulti il superamento delle soglie dimensionali. Il Ministero informa che, nei confronti di tali enti neo-iscritti, l'obbligo di nomina sorgerà comunque non appena iscritti al Runts, qualora nel biennio precedente l'iscrizione i limiti dimensionali siano stati raggiunti. A seguito dell'iscrizione l'ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all'ente che non abbia provveduto, di nominare l'organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine. Una eventuale persistente inerzia dell'ente nel provvedere all'adempimento di legge costituirà presupposto per l'avvio del procedimento di cancellazione dal Runts.

L'invito, quindi, è quello di considerare attentamente le indicazioni ministeriali e, nel caso, a provvedere tempestivamente alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale.